Articolo tratto da “Norme & Tributi Plus Diritto” – Il Sole 24 Ore – 23 dicembre 2021


La recentissima sentenza Cass. Civ. 22.11.2021, n. 35962 induce a ulteriori riflessioni sul tema della responsabilità solidale del
committente nell’ambito del contratto d’appalto.
Nelle motivazioni, la Suprema Corte ritorna sulle differenze esistenti tra la disciplina codicistica di cui all’art. 1676 e quella contenuta
nell’art. 29 del D.Lgs. 276 del 2003 (“Decreto Biagi”) e ribadisce il distinto ambito di applicazione delle due fattispecie.


1.Il concetto di responsabilità solidale nel contratto di appalto.

Per responsabilità solidale si intende la particolare situazione in cui due o più soggetti sono tenuti all’adempimento di una
medesima prestazione.
L’espressa nozione di solidarietà (e, in senso lato, di responsabilità solidale) è sancita dall’art. 1292 del Codice Civile, a mente
del quale “l’obbligazione è in solido quanto più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può
essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri”.
Nell’ambito dell’appalto, al fine di tutelare i lavoratori impiegati nella realizzazione dell’opera o nella prestazione di servizi, la
legge pone a carico del committente un articolato regime di responsabilità solidale per eventuali inadempienze
dell’appaltatore.
L’oggetto di tale responsabilità è costituito dai trattamenti retributivi, (comprese le quote di trattamento di fine rapporto) dai
contributi previdenziali nonché dai premi assicurativi dovuti al personale dipendente dell’appaltatore in relazione al periodo
di esecuzione del contratto.


2.L’azione diretta nella disciplina dettata dall’art. 1676 del Codice Civile.

Nell’ambito della disciplina codicistica dell’appalto, la disciplina della responsabilità solidale del committente è contenuta
nell’art. 1676.
La norma in esame concede al personale dipendente dell’appaltatore una azione diretta nei confronti del committente per
conseguire quanto dovuto in esecuzione dell’opera o servizio appaltata, fino a concorrenza del debito del committente per il
corrispettivo dovuto all’appaltatore.
Tale disposizione è sostanzialmente neutra per il committente, il quale risponde, con riferimento ai soli trattamenti
retributivi, entro i circoscritti limiti del proprio debito verso l’appaltatore.
La norma non contempla quindi una responsabilità solidale del committente per i trattamenti previdenziali e i premi
assicurativi.
Dal momento in cui gli ausiliari dell’appaltatore si rivolgono al committente, anche in via stragiudiziale, per il pagamento di
quanto dovuto, quest’ultimo diventa diretto debitore nei confronti degli ausiliari stessi, fino a concorrenza del debito per il
corrispettivo dell’appalto.
Pertanto, nel caso in cui l’appaltatore abbia integralmente conseguito il corrispettivo convenuto per l’appalto o,
correlativamente, abbia corrisposto le retribuzioni ai propri ausiliari, viene automaticamente meno la responsabilità solidale
del committente.


3.La disciplina speciale di cui all’art. 29 del D.lgs. 276 del 2003.

L’art. 29 del Decreto Legislativo 276 del 10.9.2003 ha introdotto significative novità in materia di responsabilità solidale del
committente nell’ambito del contratto di appalto, rafforzando ulteriormente la tutela del personale dipendente dell’appaltatore.In base a tale disposizione, il committente è obbligato in solido con l’appaltatore (nonché con ciascuno dei
subappaltatori) entro il termine decadenziale di due anni dalla cessazione del contratto, al pagamento:
• dei trattamenti retributivi e previdenziali dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto;
• delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR), nonché
• dei premi assicurativi dai lavoratori ivi impiegati, maturati limitatamente al periodo di esecuzione del contratto stesso.
A differenza della fattispecie codicistica, il committente è illimitatamente responsabile nei confronti dei dipendenti, a
prescindere dall’eventuale debito verso dell’appaltatore, nel limite di due anni dalla cessazione del contratto.


4.I rapporti tra le due discipline.

Definiti sinteticamente i caratteri salienti della responsabilità solidale nell’ambito dell’appalto, è possibile stilare un confronto
tra le due norme in esame, alla luce della recente sentenza della Cassazione.
Il citato provvedimento afferma che la fattispecie di cui al “Decreto Biagi”, lungi dall’essere una norma di carattere eccezionale,
mira ad assicurare una tutela ampia ed omogenea del personale dipendente dell’appaltatore.
Diversamente, l’art. 1676 cod. civ. assicura al personale dipendente dell’appaltatore un rimedio diretto nei confronti del
committente per il solo versamento dei trattamenti retributivi, il cui esercizio è tuttavia subordinato all’esistenza del debito del
committente nei confronti dell’appaltatore.
Più nel dettaglio, la Corte afferma che le citate azioni hanno ambiti applicativi distinti e possono comunque essere cumulate
nel medesimo procedimento.
In ogni caso, dalla motivazione della sentenza emerge – seppur non esplicitamente – la natura residuale della responsabilità
solidale di cui all’art. 1676 cod. civ. e della relativa azione diretta.
Invero, una volta spirato il termine decadenziale biennale, la proponibilità dell’azione ex art. 29 del D.Lgs. 276 del 2003 è
definitivamente preclusa.
Pertanto, l’azione diretta ai sensi dell’art. 1676 cod. civ, rimane l’unica azione esperibile, a condizione che residui un debito del
committente per il corrispettivo dovuto all’appaltatore, della sussistenza del quale, il lavoratore che agirà in giudizio dovrà
fornire piena prova.