Articolo tratto da “Norme & Tributi Plus Diritto” –  Il Sole 24 Ore – 28 febbraio 2022


L’istituto del pegno mobiliare non possessorio è stato introdotto dal Decreto-legge n. 59/2016, poi convertito in Legge, e regolato più nello specifico dal Decreto n. 114/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha istituito il Registro informatico per l’iscrizione dei pegni mobiliari non possessori (“Registro”).


Il pegno mobiliare non possessorio si distingue nettamente dal pegno disciplinato all’interno del Codice civile in quanto non prevede lo spossessamento del bene concesso in pegno e la consegna del medesimo al creditore o al terzo designato dalle parti, perfezionandosi invece al momento della stipula del contratto costitutivo del pegno. Si tratta quindi di uno strumento innovativo, volto a favorire l’accesso al credito da parte delle imprese, che possono così ricorrere ad un finanziamento esterno senza privarsi della disponibilità dei beni su cui concederanno la garanzia.


I beni che possono essere oggetto di pegno mobiliare non possessorio sono i beni mobili anche immateriali e i crediti destinati o inerenti all’esercizio dell’impresa. I beni mobili oggetto di pegno possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili facendo riferimento ad un loro valore complessivo. Sono esclusi dalla disciplina in esame i beni mobili registrati. In concreto, quindi, potranno essere oggetto di pegno non possessorio sia macchinari industriali che diritti di proprietà intellettuale e partecipazioni societarie .
Il contratto costitutivo del pegno dovrà risultare, a pena di nullità, da atto scritto e dovrà indicare il creditore, il debitore, l’eventuale terza parte che concede il pegno, la descrizione del bene che rappresenta la garanzia, il credito garantito e importo massimo garantito.


Da precisare che affinché sia opponibile a terzi l’atto costitutivo del pegno dovrà essere iscritto all’interno Registro istituito dal D.M. 114/2021. La parte che richiederà l’iscrizione nel Registro pegni o il suo rappresentante dovrà presentare al conservatore, per via telematica, la domanda di iscrizione sottoscritta digitalmente e contenente le informazioni relative al concedente, al concessionario della garanzia e al bene che forma oggetto del pegno (indicate all’art. 3 co. 2 del D.M.), unitamente al titolo costitutivo del pegno. L’iscrizione avrà durata di dieci anni e alla scadenza potrà essere rinnovata o potrà esserne chiesta la cancellazione.


Ai sensi D.M. 114/2021 l’iscrizione potrà eseguirsi solo in forza di:

• atto pubblico

• scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente

• contratto sottoscritto digitalmente

• un provvedimento dell’autorità giudiziaria


L’art. 12 del Decreto ha poi previsto che il Registro dovrà essere attivato entro il 25 aprile 2022. In questa fase di completamento, l’Agenzia delle Entrate dovrà adottare dei provvedimenti attuativi che definiscano i dettagli di carattere tecnico, riguardanti in particolare:

• le specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei titoli correlati;

• le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti;

• la lista delle categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno; rispetto a quest’ultima attività, lo scorso 12 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento che individua l’esatta nomenclatura delle 25 categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno mobiliare.


Il Registro verrà gestito dall’Agenzia delle Entrate con la vigilanza del Ministero della giustizia, che dovrà assicurare la legittimità dell’attività amministrativa svolta e delle procedure predisposte per la gestione del Registro. Il Registro pegni e la raccolta delle domande saranno consultabili da chiunque per via telematica.


Di particolare importanza sono, infine, le regole per procedere all’escussione del pegno non possessorio, disciplinate all’art.1, co.7 del Decreto-legge 59/2016, le quali impongono che venga dato preventivo avviso scritto al datore della garanzia (e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente). Tali regole costituiscono delle forme di autotutela esecutiva fornite al titolare di pegno mobiliare non possessorio.


In particolare, il creditore potrà:

a) procedere alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita; in tal caso il creditore dovrà informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell’importo ricavato e dovrà restituire contestualmente l’eccedenza. La vendita sarà effettuata dal creditore tramite procedure competitive.

b) procedere all’escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;

c) procedere alla locazione del bene oggetto del pegno, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita se previsto nel contratto di pegno ed iscritto nel Registro delle imprese; in questo caso il contratto dovrà prevedere i criteri e le modalità di valutazione del corrispettivo della locazione.

d) procedere all’appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell’obbligazione garantita.