La riforma Cartabia ingloba al proprio interno, due interventi normativi di grande importanza:

  • Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149
  • Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150

Il primo decreto apporta modifiche al Codice di procedura civile; il secondo, invece, apporta modifiche sia al Codice penale che al Codice di procedura penale.

  1. LE PRINCIPALI NOVITA’ NEL PROCESSO CIVILE

La riforma del processo civile, nata dalla legge delega n. 206/2021, ha trovato attuazione con il D.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022. La stessa, ha introdotto importantissime novità con l’obiettivo di semplificare la struttura del processo civile e di ridurre le tempistiche di ogni sua fase.

La riforma Cartabia, relativamente al processo civile, entrerà in vigore il 28 febbraio 2023. Sono, invece, entrate in vigore il 1° gennaio 2023 le modifiche concernenti l’udienza a trattazione scritta e in video conferenza e il ricorso per cassazione. Infine, le modifiche concernenti la mediazione e la negoziazione assistita, entreranno in vigore il 30 giugno 2023.

I principali ambiti di intervento sono i seguenti:

1.1 Utilizzo degli strumenti telematici:

a. rendendo in generale obbligatorio il deposito degli atti in tale formato;

b. estendendo l’ambito del processo telematico anche ai giudizi innanzi al Giudice di Pace e alla Corte di Cassazione.

1.2 Potenziamento della definizione stragiudiziale della controversia, prevedendo:

a. incentivi fiscali per la mediazione;

b. un allargamento delle ipotesi di mediazione obbligatoria.

1.3 Estensione della competenza del Giudice di Pace tramite l’aumento delle soglie di valore delle cause di competenza dello stesso, soglie modificate come segue:

a. dagli attuali 5.000,00 a 10.000,00 euro quale limite per le cause relative a beni mobili;

b. dagli attuali 20.000,00 a 25.000,00 euro quale limite per le controversie che riguardano il risarcimento dei danni da incidenti stradali o nautici.

1.4 La possibilità – da parte del giudice del merito – quando deve decidere una questione di diritto, e previo contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di Cassazione per la risoluzione del quesito.

1.5 Il rito sommario di cognizione (artt. 702bis c.p.c. e ss.) diventa “procedimento semplificato di cognizione” ed è obbligatorio nei casi in cui:

a. i fatti di causa non siano controversi,

b. la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un’attività istruttoria non complessa.

Vi è, inoltre, la possibilità per il magistrato di mutare il rito da ordinario a semplificato (ad oggi era prevista soltanto l’ipotesi inversa).

1.6 Il rito ordinario di cognizione subisce un’ampia revisione, tesa ad accorciare il lasso di tempo decorrente dalla notifica dell’atto introduttivo all’emissione del provvedimento decisorio.

I principi ispiratori trovano matrice nel rito del lavoro e prevedono:

a. l’obbligo delle parti di prendere immediatamente posizione rispetto all’esposizione degli elementi di fatto e di diritto, delle domande e delle eccezioni e all’allegazione dei mezzi di prova di cui intendono avvalersi;

b. la partecipazione delle parti alla prima udienza;

c. il tentativo di conciliazione della lite da parte del magistrato.

1.7 Viene modificato il momento del deposito delle memorie istruttorie (che assumono la denominazione di memorie integrative), il quale avrà luogo prima della celebrazione dell’udienza di comparizione.

1.8 Inoltre, è posto obbligo al giudice adito, entro 15 giorni dalla costituzione del convenuto, di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio.

1.9 Nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate.

L’ordinanza di accoglimento:

a. è provvisoriamente esecutiva;

b. è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies;

c. non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 c.c.;

d. se non reclamata (o se il reclamo viene respinto) “definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile”.

1.10 L’attività di udienza viene modificata riprendendo la normativa speciale applicata durante l’emergenza Covid:

a. l’udienza di precisazione delle conclusioni è sostituita con lo scambio di note scritte;

b. l’udienza di giuramento del CTU è sostituita dalla sottoscrizione, da parte dello stesso, di apposito verbale digitale di giuramento e assunzione dell’incarico;

c. su richiesta concorde delle parti costituite possono svolgersi in modalità da remoto tutte le udienze per le quali non sia prevista la presenza.

1.11 È abolito l’art. 190 c.p.c.:

a. il giudice istruttore fissa l’udienza in cui la causa sarà trattenuta in decisione;

b. entro 60 giorni le parti depositano note scritte di precisazione delle conclusioni;

c. entro 30 giorni dalla stessa udienza è previsto il termine per le comparse conclusionali;

d. entro 15 giorni il deposito delle memorie di replica.

Riassumendo, l’iter temporale sarà il seguente:

a. tra il giorno della notifica dell’atto introduttivo e quello indicato in udienza nell’atto di citazione dovranno decorrere termini non inferiori a 120 giorni (oggi pari a 90), ovverosia 150 per la notifica all’estero;

b. l’attore deve iscrivere a ruolo entro 10 giorni dalla notifica;

c. il convenuto dovrà costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza;

d. entro 15 giorni dalla costituzione del convenuto, il giudice designato dovrà effettuare le verifiche preliminari in merito alla corretta instaurazione del contraddittorio, indicando alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione e potrà confermare la data di udienza come indicata dall’attore o rinviarla d’ufficio (fino a un massimo di 45 giorni);

e. le parti hanno facoltà di depositare tre memorie integrative (stessa funzione delle memorie istruttorie) entro 40, 20 e 10 giorni prima dell’udienza;

f. se sussistono i presupposti indicati in precedenza, il giudice emette ordinanza decisoria immediatamente esecutiva;

g. se non viene fruttuosamente proposto reclamo, la controversia termina;

h. se non ha già emesso ordinanza decisoria e la causa richiede attività istruttoria, viene predisposto il “calendario delle udienze” e viene fissata apposita udienza entro 90 giorni; altrimenti, viene fissata udienza di rimessione della causa per la decisione;

i. 60 giorni prima di tale udienza le parti precisano con brevi note le proprie conclusioni;

j. 30 giorni prima depositano le conclusionali;

k. 15 giorni prima le repliche.

1.12 In sede di appello, viene snellito il rito:

a. rafforzato il filtro dell’inammissibilità, obbligatoria ogniqualvolta l’impugnazione venga ritenuta manifestamente infondata;

b. in tale evenienza, la Corte di Appello dovrà convocare apposita udienza di discussione ed emettere celermente il relativo provvedimento (ad oggi il Collegio attende il regolare decorso dell’intera fase per poi pronunciarsi in sentenza anche sul punto);

c. viene attribuito maggiore potere direttivo al giudice consigliere, che – in caso di improcedibilità dell’appello – la dichiara con ordinanza reclamabile ex art. 178 c.p.c. (ad oggi era necessaria la fissazione di una seconda udienza innanzi all’intero Collegio).

1.13 Rispetto al giudizio in Cassazione, viene resa più celere la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, provando in tal modo a defalcare il numero di controversie da analizzare.

Viene introdotta una specifica nuova fattispecie di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: anche in caso di sentenza passata in giudicato, la parte condannata potrà chiedere la revocazione della sentenza il cui contenuto risulti in contrasto con una decisione CEDU e, pertanto, contrario alla convenzione per la salvaguardia dei diritti umani, o ad uno dei suoi protocolli.

  1. LE PRINCIPALI NOVITA’ NEL DIRITTO DEL LAVORO

La riforma Cartabia ha dato il via a un’evoluzione del rito del lavoro con particolare riferimento alle impugnazioni aventi ad oggetto i licenziamenti. Viene superato il rito Fornero (Legge n. 92/2012, art. 1, commi 47 e ss.) mediante la creazione di una sezione ad hoc, rubricata “Delle controversie relative ai licenziamenti”, con lo scopo di dare precedenza a controversie connotate da particolare urgenza (Capo I bis, Libro II, Titolo IV art. 441 bis del Codice di procedura civile).

Le altre controversie del lavoro, invece, vengono ricondotte ad un unico procedimento e quest’ultimo sarà disciplinato soltanto dagli artt. 409 e ss. del Codice di procedura civile.

Tali disposizioni entreranno in vigore il 28 febbraio 2023 e si applicheranno soltanto ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

2.1 Le principali modifiche apportate al rito del lavoro sono le seguenti:

a. viene inserito il nuovo art. 411 bis, il quale dà priorità ai riti d’impugnazione dei licenziamenti con domanda di reintegrazione e riduce i termini del procedimento fino alla metà (la ratio è quella di accelerare i tempi del processo vista l’urgenza che necessita la decisione).

b. vengono inseriti nel Codice di procedura civile due nuovi articoli: 441 ter rubricato” Licenziamento del socio della cooperativa” e art. 441 quater rubricato “Licenziamento discriminatorio”. Rispetto al primo articolo, si prevede che il licenziamento del socio della cooperativa sia deciso con il rito del lavoro ex art. 409 e ss. e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte; in relazione al secondo articolo, invece, si prevede che le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori possono essere introdotti oltre che con ricorso ex art. 414 cpc, anche con riti speciali, sottolineando che la scelta di uno non preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con un rito diverso rispetto alla stessa domanda.

2.2 Si introduce la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita anche per le controversie di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c., senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Le parti dovranno sottoscrivere una convenzione con la quale dovranno indicare l’oggetto della controversia e il termine per l’espletamento della procedura di negoziazione. Ciascuna delle parti potrà essere assistita da almeno un avvocato o un consulente del lavoro.

  1. LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL DIRITTO E PROCESSO PENALE

Gli aspetti di matrice penalistica della riforma Cartabia hanno trovato attuazione con il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, successivamente modificato dal D.L. n. 162/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 199/2022.

La riforma ha introdotto rilevantissime novità, con l’obiettivo di ridurre drasticamente i tempi del processo penale entro l’anno 2026.

Le modifiche della riforma riguardano:

  • il Codice penale
  • il Codice di procedura penale

La riforma Cartabia, relativamente al processo penale, è entrata in vigore il 30 dicembre 2022.

3.1 Nuovo regime di procedibilità

 La riforma interviene su alcuni profili processuali connessi alla procedibilità, estendendo l’elenco dei reati procedibili a querela di parte. Si tratta di una strategia di politica criminale volta a migliorare l’efficienza del processo penale e ridurre i carichi giudiziali lasciando che sia la vittima a decidere se lo Stato debba perseguire o meno l’autore del reato.

I reati interessati da tale modifica sono i seguenti:

Reati contro la persona

  • Lesioni personali stradali gravi o gravissime, in caso di ipotesi base causate da una violazione generica delle norme sulla circolazione stradale (escluse tutte le ipotesi aggravate).
  • Lesioni personali dolose (art. 582 c.p.), la procedibilità a querela viene estesa alle lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni), ovvero alle lesioni lievissime (fino a 20 giorni), quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o infermità.
  • Sequestro di persona semplice (non a scopo di estorsione) ex art. 605, comma 1 c.p., fatta salva l’ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità.
  • Violenza privata ex art. 610 c.p., in ipotesi non aggravata, fatta salva l’ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità.
  • Minaccia ex art. 612 c.p., fatta salva l’ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità.
  • Violazione di domicilio ex art. 614 c.p. nell’ipotesi base e nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso con violenza sulle cose (es. forzando la serratura), fatta salva l’ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità.

Reati contro il patrimonio

  • Furto ex art 624 c.p. e furto aggravato ex art. 625 c.p., salvo quelle aventi una dimensione pubblicistica previste dal n. 7 e n. 7 bis. Rimane procedibile d’ufficio l’ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità.
  • Furti minori ex art. 626 c.p.
  • Invasione di terreni ed edifici ex art. 633 c.p., fatta salva l’ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità.
  • Turbativa violenta del possesso di cose immobili ex art. 634 c.p., fatta salva l’ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità.
  • Danneggiamento ex art. 635 c.p., nella sola ipotesi prevista dal primo comma, fatta eccezione per i casi in cui il fatto è commesso in occasione del delitto di interruzione di un pubblico servizio o di pubblica necessità ex art. 331 c.p. ovvero l’ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità
  • Truffa, frode informatica e appropriazione indebita (art. 640, 640 ter e 649 bis c.p.), fatta salva l’ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità.

3.2 Ulteriori aree di intervento

a. Con la riforma Cartabia si è cercato di trovare soluzioni alternative alla detenzione attraverso l’introduzione dell’art. 20 bis del Codice penale che dovrebbe, peraltro, avere un grande impatto sul problema del sovraffollamento delle carceri.

b. La riforma ha, inoltre, ampliato le casistiche di accesso all’istituto della messa alla prova.

c. Sono state modificate le previsioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto:

  •  il nuovo art. 131-bis c.p. prevede l’applicabilità generalizzata dell’art. 131-bis c.p. a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni. Viene, quindi, eliminato il riferimento al limite massimo di pena.
  • Il comma 4 dell’art. 131-bis introduce delle eccezioni alla regola generale, avendo il legislatore ritenuto che, in relazione a determinati reati, l’offesa non possa mai essere considerata di speciale tenuità.
  • Nel comma secondo del nuovo art. 131-bis c.p. si specifica che, per stabilire se l’offesa sia di particolare tenuità, può prendersi in considerazione anche la «condotta susseguente al reato».

d. La riforma in questione ha inciso sulla disciplina generale degli atti, al fine di incrementare il ricorso alle tecnologie informatiche e telematiche.

e. Modifica della disciplina relativa alle indagini: rivisitazione dei termini base e massimi di durata delle indagini e numero delle proroghe, introduzione di meccanismi di retrodatazione della notizia di reato ad opera del giudice, nonché la possibilità di rivolgersi al giudice affinché quest’ultimo imponga al PM le determinazioni in merito all’azione penale.

f. Modifiche sulla disciplina relativa all’udienza preliminare con affidamento al GUP del controllo sulla corretta formulazione dell’imputazione e revisione del criterio sotteso alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere (gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna).

g. Ampliamento delle ipotesi in cui l’imputato viene considerato presente, procedibilità in assenza in presenza di alcune situazioni idonee a dare certezza della conoscenza del procedimento e la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo con conseguente irrevocabilità di quest’ultima decorso il termine previsto.

h. Modifiche sulla disciplina dei procedimenti speciali con l’ampliamento dei presupposti per l’accesso ai riti premiali e dei poteri negoziali in capo alle parti.

i. In materia di procedimento di fronte al tribunale in composizione monocratica la riforma amplia il novero di reati a cui si applica la disciplina della citazione diretta a giudizio e introduce, in questi casi, un’udienza c.d. filtro: l’udienza predibattimentale.

j. Per rendere più celeri i giudizi di impugnazione, vengono previsti termini più ristretti per la definizione degli stessi:

(i) il giudizio d’appello deve essere definito entro il termine di due anni;

(ii) il giudizio di cassazione entro il termine di un anno.

Entrambi i termini decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di deposito della sentenza nel grado precedente. Il superamento di detti termini determinerà automaticamente l’improcedibilità dell’azione penale, ai sensi dell’art. 344 bis c.p.p.

Tale regime viene escluso per alcuni reati, individuati sulla base di una valutazione di gravità degli stessi (ad es. i delitti puniti con la pena dell’ergastolo).

L’improcedibilità può essere oggetto di rinuncia da parte dell’imputato.

k. Introduzione della disciplina organica della giustizia riparativa, nell’ambito della quale l’autore del reato, la vittima ed altri soggetti appartenenti alla comunità partecipano volontariamente ad un programma volto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.

l. La riforma ha infine introdotto un peculiare “diritto all’oblio” a favore degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini, nei cui confronti siano stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, oppure un provvedimento di archiviazione. In tali casi, l’art. 64-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (introdotto dal D.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 e già in vigore) prevede che la persona interessata possa chiedere che sia preclusa l’indicizzazione o disposta la de-indicizzazione dalla rete internet dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento.

Il diritto all’oblio introdotto dalla riforma Cartabia è un rimedio specifico e ha un ambito di applicazione ristretto, e si affianca pertanto a quello generale e di più ampia portata previsto dall’art. 17 del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali). Nulla vieta che, nei casi in cui questo diritto può essere esercitato, il rimedio azionato (ossia la preclusione della indicizzazione, o la de-indicizzazione) non sia da solo sufficiente a tutelare gli interessi della persona coinvolta, che resta pertanto libera di azionare anche il diritto alla cancellazione più generale previsto dal GDPR.