MASTERFILE CON DECORRENZE SNELLE
Lorenzo Consonni e Davide Vecchione
Articolo tratto da “ItaliaOggi” – 22 marzo 2022
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare Circolare n. 15/E, in data 26 novembre 2021, fornisce un importante chiarimento relativo al caso in cui il Masterfile venga predisposto da un soggetto controllante diretto o indiretto con esercizio disallineato rispetto a quello della società controllata italiana.
Negli ultimi anni, la materia dei prezzi di trasferimento (transfer pricing) è stata oggetto di continui sviluppi a livello internazionale e domestico.
A livello interno, la più recente novità è costituita dalla pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della Circolare n. 15/E, in data 26 novembre 2021.
Più in dettaglio, tramite la menzionata Circolare, l’Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti circa i requisiti in base ai quali la documentazione, relativa alle politiche di transfer pricing praticate dai Gruppi multinazionali, risulti idonea a consentire il riscontro della conformità delle operazioni infragruppo con il principio di libera concorrenza.
Si fa presente che la pubblicazione della Circolare è giunta dopo che l’Agenzia aveva posto in consultazione pubblica – fino al 12 ottobre 2021 – una bozza di circolare sulla disciplina in oggetto, al fine di consentire l’invio di contributi su specifici aspetti ad operatori ed esperti del settore.
Tra le varie novità introdotte nella menzionata Circolare, si segnala un’importante precisazione riguardo al caso in cui il Masterfile venga predisposto da un soggetto controllante diretto o indiretto con esercizio disallineato rispetto a quello della società controllata italiana.
Come noto, la documentazione idonea è costituita da:
- Masterfile, che contiene informazioni relative al Gruppo multinazionale e alle politiche in materia di prezzi di trasferimento nel loro complesso e solitamente predisposto dalla holding/sub-holding;
- Documentazione Nazionale, che raccoglie invece le informazioni relative alle politiche di prezzi di trasferimento a livello di singola società del Gruppo multinazionale.
A seguito della pubblicazione del Provvedimento del 23 novembre 2020 prot. n. 2020/360494 da parte dell’Agenzia, la documentazione in materia di prezzi di trasferimento per essere ritenuta idonea deve comprendere il Masterfile e la Documentazione Nazionale, indipendentemente dal fatto che la società agisca come holding/sub-holding o mera controllata.
Tale circostanza ha rappresentato una novità importante, in quanto precedentemente al Provvedimento n. 2020/360494, solo la società holding/sub-holding era tenuta alla presentazione congiunta del Masterfile e della Documentazione Nazionale, mentre la società controllata doveva redigere la sola Documentazione Nazionale.
Come intuibile, la necessità di presentare il Masterfile ha posto delle difficoltà di carattere operativo in carico alle società controllate, determinando, talvolta, in capo a quest’ultime un aggravio dell’onere di documentazione e la necessità di coordinamento con la holding/sub-holding, preposta solitamente alla redazione del Masterfile.
Al fine di eliminare un onere di documentazione sproporzionato in capo alla società controllata che presenta la documentazione – specialmente nei casi in cui la holding o sub-holding abbiano un esercizio disallineato rispetto a quello della società controllata che presenta la documentazione – l’Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità per la società controllata di presentare il Masterfile predisposto dal soggetto controllante riferito al periodo d’imposta la cui data di chiusura precede quella del periodo d’imposta dell’entità locale.
In base al chiarimento fornito, risulta pertanto possibile, ad esempio, che la società controllata con esercizio al 31 dicembre, possa utilizzare il Masterfile predisposto dal soggetto controllante per l’esercizio chiuso al precedente 31 marzo.